Acqua: locali pubblici

Amministratori di Condominio – Palestre – Hotels – Locali che distribuiscono acqua al pubblico

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Nella nuova legge per il trattamento delle acque si fa ancor più riferimento al rispetto della qualità dell’acqua distribuita al pubblico.
Il Decreto chiarisce che si applica in tutti gli ambiti, sia quello domestico sia quello della ristorazione.
I trattamenti per acque tecniche vengono esclusi (impianti di riscaldamento o prettamente per uso tecnico ai quali deve essere fatto riferimento alla norma Uni 8065).

I riferimenti normativi importanti del decreto sono il DL 31/2001 il DM 174/2004, il  DM 37/2008 e il DL 206  del 2005 (Codice del Consumo).

La qualità dell’acqua erogata non deve peggiorare rispetto a quella fornita dalla rete idrica.

Fra acqua in ingresso ed in uscita non possono esserci variazioni negative.
I parametri di potabilità sono indicati nel DL 31/2001. Riferimento completo: LEGGE DM 25 MARZO 2012 In particolare si ribadisce l’importanza delle manutenzioni e del mantenimento dei parametri chimico-batteriologici dell’acqua.

Nei condomini, palestre, hotel, ecc… spesso risulta presente un addolcitore a sale che sovente viene additato come “depuratore”.
Questo termine è vietato dalla legge in quanto assolutamente non depura l’acqua.
E’ indicato come “bandito” nella vecchia legge 433/90 e ribadito anche nelle successive.

Inoltre viene fatto riferimento anche all’importanza di redigere un manuale d’installazione, d’uso e manutenzione completo e chiaro.
Ma anche di verificare la qualità dell’acqua tramite analisi e conservarle per 5 anni rendendole disponibili per eventuali verifiche (riferimento della legge al DM31/2001).

Il numero di analisi varia da un minimo di 2 ad anche 4-5 annuali (dipende dal consumo di acqua).

In sintesi:

  • Il produttore, importatore o assemblatore può richiedere che la manutenzione sia eseguita da personale tecnico.
    Questo deve essere esplicitato in maniera chiara e il cliente messo al corrente al momento dell’acquisto, nonchè nel manuale di istruzioni.

Direttamente estrapolato dal testo della legge:
Attenzionequesta apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come indicati dal produttore.  

  • le manutenzioni devono essere fatte da tecnici adibiti a farlo e devono essere fatte a determinate cadenze temporali o d’utilizzo. (approfondimenti nella legge)
  • che l’impianto rispetti i parametri indicati per la qualità dell’acqua.

In questo contesto si ricorda, facendo riferimento agli addolcitori, che il limite di sodio immesso nell’acqua non deve superare i 200mg/litro e nell’ultima delibera della regione Lombardia questo limite è stato riportato a 150mg/litro.

La durezza, per acque destinate al consumo umano, deve essere per legge non inferiore a 15°Francesi o, appunto, il limite di sodio indicato.
Un esempio: se l’acqua fornita fosse a 50°F di durezza e con un addolcitore si raggiungessero i 20°F con 150mg/litro di sodio disciolto non sarebbe possibile scendere ulteriormente.
Questo per evitare problemi sanitari e di corrosione.

Inoltre particolare attenzione va posta al tema dalla carica batterica: l’acqua di rete è soggetta generalmente a cloro copertura proprio per impedire lo sviluppo microbico.

La rimozione del Cloro e dei suoi composti, rende l’acqua più sana e piacevole da un punto di vista organolettico, ma questo non deve pregiudicarne la purezza batteriologica.

Ci sono anche dei vincoli tecnici richiesti, che sono pochi ed elementari, come assicurare un by pass del sistema nel caso l’impianto di trattamento intercetti la conduttura principale (ad esempio un addolcitore), prevedere punti di prelievo dell’acqua a monte e a valle del sistema e da ultimo assicurare il non ritorno dell’acqua trattata nel circuito principale.

  • A chi produce, assembla o importa impianti di trattamento dell’acqua potabile destinata al consumo umano la legge richiede la conformità alla Legge sulla qualità dei materiali: Dm 174/2004
    Non devono essere nocivi e non devono avere rilasci nel tempo di sostanze potenzialmente pericolose.
  • Ogni impianto deve essere corredato da libretto d’uso e manutenzione che indichi le caratteristiche del  tipo di trattamento e la sua efficacia.
    Non è sufficiente la menzione generica di abbattimento delle sostanze nocive. 

Nel libretto devono essere definiti i campi dove opera e come opera.
Se utilizzo un impianti di multi filtrazione basato sui Carboni Attivi, ad esempio, nel manuale deve essere indicato la percentuale di cloro rimosso e la quantità d’acqua che può essere trattata mantenendo la stessa efficacia.

Il libretto d’uso e manutenzione deve riportare la corretta procedura per la manutenzione ordinaria.

Quest’ultima, se eseguita, deve esserlo in maniera tale che l’impianto acquisti nuovamente la sua efficacia originaria.

Inoltre, per il codice del consumo, legge 206 del 2005, l’assenza del libretto d’uso e manutenzione rende nulla la vendita!

Ogni impianto deve avere una dichiarazione di conformità da parte del produttore, importatore, assemblatore sia per la parte propria del trattamento sia per la parte CE se prevista. Il tema delle sanzioni è forte: la decreto 25/2012 fa riferimento a quanto indicato dalla precedente DM 31/2001 nella quale i gestori degli impianti risultano i responsabili degli stessi per quanto concerne la qualità dell’acqua fornita al pubblico.

In questo Amministratori di Condominio, Gestori di Palestre, Hotel, Strutture Recettive sono quindi in prima linea con la responsabilità di assicurare che gli impianti rispettino i parametri della legge e non creino problematiche di alcun tipo: in caso di non conformità le multe partono da poco più di € 1000 per arrivare sino a oltre €60.000. (in ottemperanza delle sanzioni della legge 31/2001)

Parzialmente e liberamente tratto da ProAcqua Group

Approfondimenti importanti li trovate qui